Art. 36 — Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14
Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e' sostituito dal seguente: "Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a 1.000 milioni e non inferiore a 100 milioni, puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione".
Testo vigente dal 14 gennaio 1978
