Art. 124 — Pubblicazione delle deliberazioni
Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Testo vigente dal 19 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 62 su Normattiva