Art. 11
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L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
- a)gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b)il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- b-bis)le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; ((1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'))
Testo vigente dal 29 gennaio 2009 al 1 gennaio 2015 · versione 7 su Normattiva