Art. 21
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I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 13 devono indicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489)).
Testo vigente dal 11 agosto 1994 al 1 gennaio 1998 · versione 55 su Normattiva