Art. 29

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Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:

  • 1)sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 23;
  • 2)sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
  • 3)sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente. Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresi' effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 23. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'. Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme ((di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26, quinto comma, e 28)) effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.

Testo vigente dal 2 marzo 1983 al 31 luglio 1994 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art29 · fonte su Normattiva