Art. 38
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi
[1](( (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)))
[2]1. ((I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e sull'intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 55, comma 2, lettera b). La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) ed e) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 143, 144, 145, e del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La ritenuta di cui al quinto periodo non e' effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalita' di cui all', comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.)) 2. ((Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.)) 3. ((Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell', comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.)) 4. ((I compensi di cui all', comma 3, lettera c), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusii compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva