Art. 3

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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N.330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario. ((I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.))

Testo vigente dal 31 luglio 1994 al 12 agosto 1997 · versione 54 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art3 · fonte su Normattiva