Art. 35
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1992, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva
Apro la norma…
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1992, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - POTERI DEGLI UFFICI - LIMITI - SEGRETO BANCARIO - JUS SUPERVENIENS (D.P.R. 15 LUGLIO 1982, N. 463) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita` costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 51, n. 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 Cost. - non consente l'utilizzazione ai fini I.v.a. di dati acquisiti in sede di indagini presso banche; e dell'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - non consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso banche, ai fini degli accertamenti delle imposte sui redditi. Il sopravvenuto d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, ha modificato l'art. 51, d.P.R. n.633, consentendo deroghe al segreto bancario in favore degli uffici I.v.a., ed ha sostituito l'art. 35, d.P.R. n. 600, attribuendo agli uffici delle imposte dirette, tra l'altro, il potere di accesso presso aziende ed istituti di credito).
Riguarda ancheart. 51 Testo unico IVA
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI PRESSO AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO DA PARTE DEGLI UFFICI - CONDIZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La subordinazione dell'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle imposte dirette nei confronti dele aziende ed istituti di credito, all'autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente. La circostanza che l'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle imposte dirette nei confronti delle aziende ed istituti di credito sia sottoposto alla autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente (art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) non crea contrasto con l'art. 10, n. 12 della legge-delega n. 825 del 1971, ma da` luogo ad un' ulteriore garanzia di imparzialita` dell'accertamento, trattandosi di potere attribuito ad un organo giurisdizionale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 35, d.P.R. n. 600 cit., nella parte attinente al suddetto potere di autorizzazione).
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art35 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.