Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Notificazione della cartella di pagamento - Inapplicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. a cittadini italiani la cui residenza estera risulti dall'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Inidoneità della disciplina impugnata ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Le norme censurate, equiparando la situazione del contribuente residente all'estero e iscritto nell'AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune, non garantendo in tal modo al notificatario non più residente in Italia l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria. - Sul limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni costituito dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, v. citate sentenze n. 360/2003 e n. 346/1998.
Riguarda ancheart. 60 Accertamento imposte sui redditiart. 26 Riscossione imposte sul reddito
Imposte e tasse - Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi - Notificazione dell'avviso di vendita - Inapplicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. nei confronti di cittadini italiani la cui residenza estera risulti dall'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Asserita violazione dei principi di sovranità popolare, di uguaglianza, del diritto di difesa e del diritto di proprietà privata - Eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione. Il rimettente, infatti, non spiega perché la notificazione dell'avviso di vendita, eseguita in base alle norme censurate, non abbia raggiunto il suo scopo e abbia menomato il diritto di difesa del ricorrente nel giudizio a quo , nonostante che, nella specie, il contribuente abbia proposto opposizione all'avviso di vendita, dimostrando di avere conoscenza di detto avviso.
Riguarda ancheart. 60 Accertamento imposte sui redditi
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME IMPUGNATE - INDIVIDUAZIONE - NORME DA RITENERSI IMPLICITAMENTE IMPUGNATE ANCORCHÉ NON MENZIONATE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - ESTENSIONE DEL SINDACATO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, commi primo e secondo, secondo percorso, e 60, comma primo, lettere c) ed e) , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., nella parte in cui regolano le modalità delle notificazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero, il sindacato di costituzionalità va esteso anche all'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: infatti, nonostante l'ordinanza di rimessione non lo indichi espressamente, dalla parte motiva si evince che il giudice a quo ha inteso censurare anche detta disposizione.
Riguarda ancheart. 60 Accertamento imposte sui redditiart. 26 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTE E TASSE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICAZIONE AI CONTRIBUENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) - DISCIPLINA INIDONEA AD ASSICURARE L'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO - CONTRASTO CON I PRINCIPI ISPIRATORI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN TEMA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE TRA FISCO E CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOVRANITÀ POPOLARE - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME OGGETTO DI CENSURA - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA ADDITIVA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e) , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati, in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono, per l'ipotesi in cui la residenza estera sia conoscibile in base alle risultanze anagrafiche, che la notificazione sia eseguita mediante invio di copia della cartella alla residenza estera del contribuente e neppure che a quest'ultimo sia data notizia della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e) , del d.P.R. n. 600 del 1973. I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, infatti, avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censurate, anche dall'art. 60, primo comma, lettera f) del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che l'omessa denuncia si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura, mentre le modalità di notificazione suggerite dal rimettente nella richiesta di pronuncia additiva non rappresentano una scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata alla discrezionalità legislativa ogni determinazione in proposito. > >- Sulla manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme oggetto di censura v., citate, ordinanze n. 96/2004 e n. 417/2001. > >- V., citate, sentenza n. 199/1996, ordinanza n. 185/2006.
Riguarda ancheart. 60 Accertamento imposte sui redditiart. 26 Riscossione imposte sul reddito