Art. 66
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva
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Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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2 versioni dal 1973
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art66 · fonte su Normattiva