Art. 68

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E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento data senza ordine del giudice, all'infuori dei casi previsti dalla legge; a persone estranee alle rispettive amministrazioni diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e della guardia di finanza nonche' dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. ((Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, delle facolta' previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693 e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempienti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio)).

Testo vigente dal 10 ottobre 1975 al 26 luglio 1977 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art68 · fonte su Normattiva