Art. 68

[1](Art. 64 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nello accertamento, nella applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio e sono passibili delle pene comminate dal Codice penale per la violazione del segreto stesso. Per quanto non e' previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art68 · fonte su Normattiva