Art. 7

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I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti. Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente:

  • 1)le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;
  • 2)l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;
  • 3)gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennita' corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
  • 4)l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni ((effettuate));
  • 5)l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non e' stata eseguita la ritenuta. 9 Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano piu' sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per singole sedi e singoli stabilimenti. Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25-bis e 28 nonche' per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme non assoggettate a ritenuta. Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonche' per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata. Per gli utili di cui all'art. 27 le societa' devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorche' non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota. Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione. Le societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica dell'indirizzo e dell'ammontare degli utili spettanti. Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 23 dicembre 1977, n.936 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n.38

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n.38 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1 gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate."

Testo vigente dal 6 marzo 1986 al 31 luglio 1994 · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art7 · fonte su Normattiva