Art. 7
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I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti. Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro ((relativi agli emolumenti erogati nell'anno)) e devono essere specificati per ciascun percipiente:
- 1)le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;
- 2)l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;
- 3)gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennita' corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
- 4)l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate;
- 5)l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non e' stata eseguita la ritenuta. 9 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N.330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25-bis e 28 nonche' per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme non assoggettate a ritenuta. Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonche' per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata. Per gli utili di cui all'art. 27 le societa' devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorche' non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota. ((La dichiarazione delle societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.)) La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 23 dicembre 1977, n.936 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n.38
9con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n.38 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1 gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate."
Testo vigente dal 31 luglio 1994 al 12 agosto 1997 · versione 54 su Normattiva