Art. 71Dichiarazioni e scritture contabili

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Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto e' stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Le scritture contabili relative a periodi d'imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell'accertamento. Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 29 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art71 · fonte su Normattiva