Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'articolo 1 si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi, fatta eccezione per quelle opere e servizi necessari nelle zone riservate esclusivamente al naviglio militare per i quali la relativa spesa fara' carico alle dotazioni del capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Testo vigente dal 18 aprile 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-23;238~art3 · fonte del testo