Art. 1 (Accordo)
[1]Accordo fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni.
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. ha lo scopo di rendere esecutivo l'art. 74-a del trattato di Pace concluso il 10 febbraio 1947 fra le Potenze Alleate ed Associate da una parte e l'Italia dall'altra ed entrate in vigore il 15 settembre 1947, hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Il pagamento delle riparazioni, dovuto dall'Italia all'Unione Sovietica per una somma complessiva di 100 milioni di dollari USA, verra' effettuato:
- a)con il trasferimento di proprieta' al Governo sovietico, in conformita' alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo, dei beni italiani esistenti in Romania, Bulgaria ed Ungheria salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'art. 79 del Trattato di Pace;
- b)con la fornitura - nei limiti di tempo e nei modi specificati nel presente Accordo - di prodotti indicati nell'allegato A per un valore corrispondente alla differenza fra 100 milioni di dollari e l'importo ai quale saranno valutati i beni menzionati al comma a).
Testo vigente dal 5 dicembre 1951
