[1]Accordo fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. ha lo scopo di rendere esecutivo l'art. 74-a del trattato di Pace concluso il 10 febbraio 1947 fra le Potenze Alleate ed Associate da una parte e l'Italia dall'altra ed entrate in vigore il 15 settembre 1947, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Il pagamento delle riparazioni, dovuto dall'Italia all'Unione Sovietica per una somma complessiva di 100 milioni di dollari USA, verra' effettuato:

  • a)con il trasferimento di proprieta' al Governo sovietico, in conformita' alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo, dei beni italiani esistenti in Romania, Bulgaria ed Ungheria salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'art. 79 del Trattato di Pace;
  • b)con la fornitura - nei limiti di tempo e nei modi specificati nel presente Accordo - di prodotti indicati nell'allegato A per un valore corrispondente alla differenza fra 100 milioni di dollari e l'importo ai quale saranno valutati i beni menzionati al comma a).

Testo vigente dal 5 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1289~accordo-art1 · fonte del testo