[1]ACCORDO
[2]FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE E SOCIALISTE SOVIETICHE E PER EVITARE LA DOPPIA DISPOSIZIONE FISCALE NEL SETTEMBRE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, tenendo conto del desiderio reciproco di sviluppare la navigazione marittima tra i loro rispettivi Paesi secondo lo spirito del Trattato italo-sovietico sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Mosca il 26 ottobre 1972, hanno deciso di concludere il presente Accordo:
[4]Articolo 1.
[5]Ai fini del presente Accordo
[6]1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima" designa l'attivita' professionale di trasporto per via marittima di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e esercenti di navi, comprese la vendita di documenti di trasporto e la prestazione dei servizi connessi a tale trasporto. 2. L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in URSS, nonche' le societa' costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 3. L'espressione "imprese sovietiche" designa le imprese di Stato sovietiche, gli enti pubblici sovietici sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in URSS e non residenti in Italia, nonche' le societa' costituite conformemente alle leggi sovietiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio sovietico.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
