S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:

  • a)le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Societa' a responsabilita' limitata denominata "Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati" (E.N.D.I.M.E.A.);
  • b)le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294~art13 · fonte del testo