Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli Alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati (A.R.A.R.). Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giuridico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come gia' attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.
Testo vigente dal 13 gennaio 1958
