Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli Alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati (A.R.A.R.). Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giuridico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come gia' attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294~art14 · fonte del testo