Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate e da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294~art18 · fonte del testo