Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione dell'Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le altre Amministrazioni interessate e nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione. Per le merci destinate alla costituzione di scorte restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950. Le merci soggette a disciplina di prezzo e a prezzo vincolato sono alienate ai prezzi ufficiali vigenti al tempo della distribuzione. Le altre sono alienate ai prezzi, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalle Amministrazioni che hanno disposto acquisto di concerto con le altre interessate.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294~art4 · fonte del testo