L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie. Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, ed alla legge 21 marzo 1953, n. 203.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294~art3 · fonte del testo