L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, puo' essere fissato anche in via forfettaria. La relativa determinazione e' adottata dal Ministero del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.
Testo vigente dal 13 gennaio 1958
