Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente art. 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse. Gli acconti di cui al precedente comma, sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovra' immediatamente, in conformita' delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294~art9 · fonte del testo