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Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato entro il limite massimo di lire egiziane 120.000, a provvedere, d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro, a quanto occorre per l'acquisto della "Villa Karam" sita in Alessandra d'Egitto, da adattarsi e destinarsi a scuola e centro di riunione della collettivita' italiana di Alessandria d'Egitto.
Testo in vigore dal 12 luglio 1952 al 26 marzo 1957
