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Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato entro il limite massimo di lire egiziane 120.000, a provvedere, d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro, a quanto occorre per l'acquisto della "Villa Karam" sita in Alessandra d'Egitto, da adattarsi e destinarsi a scuola e centro di riunione della collettivita' italiana di Alessandria d'Egitto.

Testo in vigore dal 12 luglio 1952 al 26 marzo 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-06-20;762~art1 · fonte del testo