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Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di lire egiziane 30.000, a provvedere, d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro, a quanto occorra per l'ampliamento ed ammodernamento dell'Ospedale italiano del Cairo.

Testo in vigore dal 12 luglio 1952 al 26 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1952-06-20;762~art2 · fonte del testo