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Nel territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina ai concessionari di beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per uso di civile abitazione, manufatti di qualsiasi genere o bonifiche di considerevole entita', anche in violazione delle limitazioni contenute nel provvedimento di concessione, e' consentito l'acquisto dei beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spese, previo accertamento dell'ufficio tecnico erariale. Tale facolta' e' estesa anche ai concessionari che abbiano costruito manufatti di qualsiasi genere o eseguito migliorie da oltre cinque anni, nei casi in cui i terreni occupati risultino delineati e protetti da muri di contenimento o da argini idonei a tutelare la consistenza superficiaria da eventuali frane e smottamenti. Le norme di cui sopra si applicano anche alle procedure di sdemanializzazione in corso per le quali si sia gia' proceduto, da parte della pubblica amministrazione, all'assunzione in consistenza dei fabbricati costruiti in terreni demaniali.

Testo in vigore dal 13 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1975-07-25;359~artunico · fonte del testo