E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del Patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto Patrimonio risulti non conveniente o non rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro. La vendita puo' essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 5.000.000 e lire 15.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sara' effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Testo vigente dal 16 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1426~art3 · fonte del testo