Qualora ne risulti la convenienza economica in rapporto alla situazione del mercato locale degli immobili, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono consentiti l'acquisto o la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Il personale che fruisca di alloggi costruiti o acquistati ai sensi del comma precedente e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione degli affari esteri il canone di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Testo vigente dal 13 febbraio 1979
