Alla spesa di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si provvedera' rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 663 e 532 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i cennati esercizi finanziari. A quella di lire 1.500.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto, esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 giugno 1956
