All'onere di lire 85.000.000 afferente alla prima quota del contributo di cui all'art. 1 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55. All'altro di complessive lire 487.511.352 relativo all'esercizio 1955-56, derivante dalla applicazione degli articoli 1 e 2, si provvedera' a carico dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 532 per l'esercizio finanziario 1955-56. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;480~art3 · fonte del testo