Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni gia' versate, in modo da raggiungere, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la meta' di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione dei nuovo provvedimento di concessione. La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non puo' essere inferiore a lire 20.000.

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1501~art5 · fonte del testo