Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni gia' versate in modo da raggiungere, ai termini dell'art. 11 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la meta' di una annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione. La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non puo' essere inferiore a lire duemila.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-21;8~art4 · fonte del testo