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I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000.

Testo in vigore dal 12 novembre 1952 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1952-10-20;1375~artunico · fonte del testo