Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' elevato al 30 per cento. Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.
Testo vigente dal 26 giugno 1962
