Salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 26 giugno 1962
Salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 26 giugno 1962
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-06-04;524~art20 · fonte su Normattiva