Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Art. 41 — Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
