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L'articolo 27-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' sostituito dal seguente: "Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 27 e' concesso il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile".

Testo in vigore dal 23 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;195~artunico · fonte del testo