Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennita' di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10. In conformita' si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art10 · fonte su Normattiva