Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1973, un'indennita' nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennita' di buonuscita. L'indennita' pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio ed e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio. A decorrere dal 1 gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennita' pensionabile e' assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilita' ed e' valida ai fini della determinazione dello assegno alimentare di cui all'articolo 107 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, sulla detta fascia vanno computati gli aumenti periodici in godimento sullo stipendio, a tale data. In caso di promozione, al personale provvisto di una indennita' pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennita' pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa decorrenza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, e' prevista una indennita' pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli effetti dei successivi aumenti periodici l'indennita' pensionabile segue con pari decorrenza la progressione dello stipendio. Nei passaggi di carriera, per la determinazione dall'indennita' pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Con effetto dal 1 luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennita' pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennita' pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata. Detta differenza viene considerata indennita' non pensionabile. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1981, N.564)). Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Testo vigente dal 28 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1974-02-16;57~art2 · fonte su Normattiva