All'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe".

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art7 · fonte su Normattiva