La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorita', per il trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. 1 In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potra' comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. 1 L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. 1 L'indennita' prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro. Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennita' di trasferta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 4 febbraio 1983

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con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] b) l'indennita' per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) e' elevata da L. 90 a L. 101; c) l'indennita' per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 148 a L. 166; d) l'indennita' per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 222 a L. 249; e) l'indennita' per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 222 a L. 249".

Testo vigente dal 8 aprile 1983

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art8 · fonte su Normattiva