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L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella A, e' fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa. Tale indennita' e' pensionabile, limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

Testo in vigore dal 18 agosto 1971 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-08-04;606~art1 · fonte su Normattiva