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L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella A, e' fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa. Tale indennita' e' pensionabile, limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.
Testo in vigore dal 18 agosto 1971 al 25 novembre 1973
