Art. 2
Per le assunzioni da effettuare su base regionale ai sensi della legge 1° marzo 1975, n. 44, e della presente legge, si prescinde, fino a concorrenza del 50 per cento delle rispettive categorie, dall'osservanza delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. Le riserve saranno reintegrate nei primi concorsi banditi per l'accesso ai ruoli determinati ai sensi delle norme delegate previste dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5.
Testo vigente dal 10 giugno 1975
