Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione dei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante trasferimento dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno relativi alle funzioni trasferite con il presente decreto o di altre amministrazioni dello Stato, per la definitiva costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero, nonche' per la costituzione di un ufficio centrale per la gestione degli affari generali e del personale. Con le stesse norme sara' provveduto a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero ed a riorganizzarne gli organi consultivi relativi alle materie trasferite. Le norme delegate saranno emanate entro il 31 dicembre e 1975, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sentito il parere di una commissione parlamentare composta di undici senatori e undici deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee ed osserveranno i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)il trasferimento dei ruoli avverra' mediante scorporo degli attuali ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni in corrispondenza alle attribuzioni trasferite al Ministero;
  • b)nell'ambito dei ruoli determinati a norma della precedente lettera, sara' previsto l'inquadramento del personale comandato con facolta' di opzione per dette personale, nonche' le modalita' di inquadramento nei ruoli del Ministero del predetto personale o di quello fuori ruolo di cui all'art. 4, comma nono, del decreto-legge, nel testo modificato dalla presente legge di conversione;
  • c)sara' garantito al personale inquadrato nei ruoli a norma delle precedenti lettere la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche che ed economiche acquisite;
  • d)sara' provveduto all'adeguamento del numero de dipendenti in rapporto alle effettive necessita' del Ministero, con particolare riguardo alle strutture amministrative, anche mediante utilizzazione ed inquadra mento del residuo personale comunque assegnato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, agli uffici ed organi trasferiti al Ministero;
  • e)sara' provveduto all'esigenza di riqualificazione del personale, con particolare riguardo a quello di custodia. Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1975, il Governo e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui al comma precedente, per l'integrazione degli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in corrispondenza alle esigenze connesse con le attribuzioni conservate in materia di archivi di Stato, nonche' per il riordinamento dei relativi servizi e le consequenziali modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, attinenti agli organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato, osservando principi e criteri direttivi atti ad assicurare l'efficienza e la funzionalita' dei servizi.

Testo vigente dal 14 febbraio 1975

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 285/2006

    Questione infondata
    14 luglio 2006

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 e dell'art. 31, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, censurati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, comma secondo, della legge n. 5 del 1975, nel delegare il Governo a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali e a riorganizzare gli organi consultivi relativi alle materie trasferite, ai sensi del comma primo dello stesso art. 2, avrebbe omesso di prefissare qualsiasi principio o criterio direttivo per l'esercizio della delega, e l'art. 31, comma sesto, del d.P.R. n. 805 del 1975 ha rideterminato - in assenza di principi e criteri direttivi da parte della legge di delega - la composizione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La norma di delega, contenuta nella disposizione contestata, aveva la finalità di riordinare gli organi consultivi operanti nell'ambito delle attribuzioni trasferite al Ministero per i beni culturali e ambientali ed anche di adeguare la disciplina medesima alla mutata normativa costituzionale, informando la prevista "riorganizzazione" di tali organi, e, fra di essi, della Commissione provinciale, ai nuovi principi costituzionali affermati, vale a dire all'autonomia riconosciuta e garantita agli enti locali e al buon andamento dei pubblici uffici, sicché non appare conforme a tali principi la presenza nella Commissione provinciale dei sindaci dei comuni interessati.

    Art. 76 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 330/2002

    Questione inammissibile
    9 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità - per mancata considerazione, da parte del giudice 'a quò, delle modifiche intervenute nel complessivo quadro normativo di riferimento - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5, censurato, per violazione dell'art. 76 della Costituzione «nella parte in cui, attribuendo al legislatore delegato il potere di riorganizzare gli organi consultivi del Ministero dei beni culturali e ambientali» «non fissa i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si sarebbe dovuto attenere». - V., in tema di manifesta inammissibilità, le richiamate ordinanze n. 148/2001 e n. 523/2000.

    Art. 76 cost. · Art. 128 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali · Art. 166 Testo unico beni culturali e ambientali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-01-29;5~art2 · fonte su Normattiva