All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, del citato ordinamento, che consegue all'aumento delle indennita' di trasferta.

Testo vigente dal 14 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-03;240~art5 · fonte su Normattiva