All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione del fondo per le spese di ufficio di cui all'articolo 7 della legge medesima e con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e delle indennita' di cui ai successivi articoli 8 e 9.
Testo vigente dal 1 agosto 1975
