All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione del fondo per le spese di ufficio di cui all'articolo 7 della legge medesima e con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e delle indennita' di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Testo vigente dal 1 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-12;322~art11 · fonte su Normattiva