Art. 8 — Conferimento di posti ad idonei di concorsi pubblici
I posti disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XII di cui all'allegato A della legge 14 agosto 1971, n. 736, nonche' nella qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle dell'allegato A alla presente legge, possono essere conferiti rispettivamente agli idonei dei concorsi banditi per l'accesso alle qualifiche predette con decreti ministeriali 5 ottobre 1970, n. 2262, 29 aprile 1972, n. 2638 e 22 febbraio 1971, n. 2263, e da bandire con successivi decreti. I posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, possono essere conferiti agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, e da bandire con successivi decreti.
Testo vigente dal 24 dicembre 1973
