Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonche' all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento, ((...)), potra' prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, puo' essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Testo vigente dal 29 gennaio 1978

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